Giochi d’azzardo: Corte UE, Lecito Vietare Offerta Internet
(ASCA) – Roma, 8 set – E’ lecito e compatibile con la libera prestazione di servizi vietare l’offerta di giochi d’azzardo sul web. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia UE – chiamata a decidere della leggittimita’ della normativa portoghese in tal senso – secondo la quale, ”in considerazione delle particolarita’ connesse all’offerta di giochi d’azzardo tramite Internet, una siffatta normativa puo’ essere giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode e la criminalita”’. Al fine di impedire l’esercizio del gioco d’azzardo tramite Internet a fini fraudolenti o criminali, la normativa portoghese conferisce alla Santa Casa da Misericordia de Lisboa, ente multisecolare a fini non lucrativi operante alle strette dipendenze del governo portoghese, il diritto esclusivo di organizzare e gestire le lotterie, i giochi del lotto e le scommesse sportive su Internet. La normativa medesima prevede parimenti sanzioni sotto forma di ammende nei confronti di coloro che organizzino giochi di tal genere in violazione di tale diritto esclusivo e che effettuino pubblicita’ per tali giochi.
Alla Bwin, impresa privata di giochi online con sede in Gibilterra e alla Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sono state inflitte ammende pari, rispettivamente, a 74.500 euro e 75.000 euro per aver offerto giochi di azzardo tramite Internet ed effettuato pubblicita’ per i medesimi. Il Tribunal de Pequena Instancia Criminal do Porto, dinanzi al quale la Bwin e la Liga hanno contestato tali ammende, si e’ interrogato in merito alla compatibilita’ della detta normativa portoghese con la liberta’ di stabilimento, la libera circolazione dei capitali e la libera circolazione dei servizi.
In limine, la Corte osserva che la liberta’ di stabilimento e la libera circolazione di capitali non possono trovare applicazione nella controversia in esame.
Cio’ premesso, la Corte ha esaminato se la libera prestazione di servizi osti alla normativa portoghese nella parte in cui vieta ad operatori quali la Bwin, con sede in altri Stati membri, in cui forniscono legalmente servizi analoghi, di offrire giochi di azzardo tramite Internet sul territorio portoghese. Nell’ambito di tale esame la Corte ha ritenuto, in primo luogo, che la normativa portoghese costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi.
La Corte ha tuttavia ricordato che restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, in assenza di un’armonizzazione comunitaria in materia di giochi d’azzardo, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in tale settore e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione voluto. La Corte ha tuttavia rammentato che le restrizioni che gli Stati membri possono imporre devono soddisfare alcune condizioni: esse devono essere idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi invocati dallo Stato membro interessato e non devono andare oltre quanto necessario ai fini del loro conseguimento. Infine, in ogni caso, tali restrizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.
http://www.asca.it/news-GIOCHI_D_AZZARDO__CORTE_UE__LECITO_VIETARE_OFFERTA_INTERNET-857439-ECO-.html